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Nuove norme sulle costruzioni in zone sismiche
di Carlo Alberto Beffa
Sulla Gazzetta Ufficiale del 8 Maggio 2003 sono state
pubblicate con Ordinanza n° 3274 le nuove norme
“Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche”.
Si rendeva necessario da tempo l’aggiornamento di una
nuova classificazione sismica del territorio sia alla luce
dell’evoluzione dei criteri sulla valutazione della sismicità
dei luoghi e sia alla luce degli eventi sismici che si sono
verificati ultimamente.
Di contro lascia sorpresi e perplessi la radicale
trasformazione delle normative rispetto alle precedenti.
Anche in questo settore si è avuta una evoluzione a
seguito delle continue ricerche teoriche e sperimentali,
pertanto si rendeva necessario inserire nella normativa
i risultati ottenuti ampliando i criteri di valutazione delle
azioni sulle costruzioni e i metodi di verifica. La nuova
normativa attua tale esigenza ma di contro esclude
radicalmente criteri e metodi che avevano informato
positivamente le costruzioni realizzate ad oggi.
E’ da escludere nel modo più categorico che i dissesti
che si sono verificati nelle costruzioni esistenti a seguito
anche degli eventi sismici, siano dovuti ad una
insufficienza delle normative in atto al tempo delle
costruzioni.
La maggior parte dei dissesti è avvenuta su antiche
costruzioni già fatiscenti sia per vetustà che per
abbandono.
Da un’analisi attenta e non preconcetta dei dissesti
degli edifici realizzati con le precedenti norme in zone
già classificate sismiche risulta che questi si sono
verificati o per una errata applicazione delle norme
in fase di progettazione o, con maggior frequenza,
per una pessima realizzazione delle stesse opere.
Si può affermare senza tema di smentita che le norme
esistenti avevano subito con esito positivo la verifica
dei fatti.
Le nuove norme avrebbero dovuto inserire, in modo
oculato, nel precedente contesto normativo nuovi
criteri frutto di ricerche prevalentemente teoriche
permettendo così nel tempo la verifica della loro validità.
Tutti gli Enti normatori quando emanano nuove norme,
in genere non cogenti a differenza di queste, le
presentano come “sperimentali” permettendo così una
verifica reale della loro validità in un adeguato intervallo
di tempo.
La Commissione del Dipartimento per la Protezione Civile,
in sostituzione del tradizionale Servizio Tecnico Centrale
del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, ha elaborato
ed emanato per la prima volta e con improvvisazione
tali norme tecniche. Anche per questo sarebbe stato
quanto mai opportuno un lungo periodo di
“sperimentazione”. In realtà è stata una gara
di
velocità a chi emanava per primo la normativa dato
che anche il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
Superiore stava elaborando l’aggiornamento delle
precedenti normative. Ha vinto il Dipartimento della
Protezione Civile che abituato alle calamità naturali
ha prodotto una calamità normativa.
A conferma della improvvisazione sta il fatto che la
stessa Commissione ha dovuto emanare tre ulteriori
Ordinanze correttive.
Nella prima, Ordinanza n° 3316 del 2 Ottobre 2003, ha
riconosciuto che nell’Ordinanza iniziale erano contenuti
ben 122 errori che a mio parere si possono dividere in 36
sviste, forse dovute ai correttori delle bozze, e 86 errori
sostanziali.
Con Decreto del 21 Ottobre 2003 ha dovuto definire le
categorie di edifici ed opere infrastrutturali di interesse
strategico.
In ultimo con Ordinanza del 23 Gennaio 2004 veniva
procrastinato il periodo di immediata cogenza delle
norme per gli edifici di interesse strategico.
E’ evidente anche da ciò l’improvvisazione con la quale
ha operato la Commissione del Dipartimento della
protezione civile.
Inoltre entrando nel merito della normativa forse non
sono state opportunamente valutate le conseguenze
economiche sulle costruzioni che l’applicazione di tali
norme comporta. Certamente la sicurezza delle
costruzioni è prevalente sui costi ma per quanto già
esposto le norme che hanno ad oggi regolato le
costruzioni in zona sismica non avevano denunciato
insufficienze rispetto all’affidabilità delle costruzioni.
Si presenta l’annoso problema se le norme devono
essere prestazionali o prescrizionali. Nei numerosi
congressi dei vari settori delle costruzioni si è sempre
levato un invito a norme prestazionali che permettano
alla competenza e all’ingegno dei progettisti di far
progredire la qualità delle costruzioni nei vari aspetti
della sicurezza, della validità formale e dell’economia.
Se le norme precedenti avevano aspetti prescrittivi,
le attuali vanno ancora oltre in quanto hanno aggiunto
altre prescrizioni a quelle già contenute nelle precedenti
norme. Basta, a titolo di esempio, citare le prescrizioni
nelle opere in calcestruzzo armato tra le quali i rapporti
geometrici fra l’altezza e la larghezza delle travi,
il numero e la posizione delle staffe e nelle opere in
acciaio l’esclusione in alcuni particolari delle bullonature
di classe inferiore alla 8.8 e le saldature di 2° classe.
Dopo l’emanazione delle nuove norme alcuni componenti
della Commissione, in pubblici incontri con i
professionisti del settore, hanno fatto intendere che
la norma serve anche per costringere i professionisti
ad un aggiornamento.
La comunità professionale italiana non è così sprovveduta
come gli estensori delle norme presumono. Le varie
associazioni professionali specialistiche, quali C.T.A.,
A.I.C.A.P., C.T.E., ASSIRCO ecc., scusandomi con le
associazioni che non ho menzionato, hanno promosso
congressi ed incontri in cui sono stati presentati
sviluppi delle ricerche e progetti significativi a
testimonianza dell’interesse e della preparazione
della comunità professionale.
Gli eventuali tecnici impreparati o faciloni possono
risolvere le difficoltà insite nei nuovi metodi di verifica
in modo ottuso con il semplice acquisto di nuovi
programmi di calcolo già presenti sul mercato,
programmi che consentono la progettazione senza
entare nel merito dell’analisi del complesso strutturale.
Per quanto sopra considerato, non sarebbe forse il
caso di sciogliere la Commissione?
Auspico pertanto che venga emanata una ulteriore
Ordinanza che ristabilisca la validità delle precedeti
normative inserendo ulteriori criteri di progettazione
e lasciando ampio spazio all’ingegno dei progettisti
rendendoli con ciò anche responsabili delle loro scelte.
Vorrei infine fare una considerazione generale.
Piovono anzi grandinano leggi, norme tecniche,
ordinanze, circolari ministeriali, leggi regionali e
quanto altro in tutti i settori delle attività umane.
Tutti gli enti quali Comunità Europea, Repubblica
Italiana, Regioni hanno la presunzione di normare
ogni attività umana in modo cogente.
Non siamo più uomini in grado di pensare e di fare
ma dovremo seguire pedissequamente un corpus di
norme cogenti venute dalle Stanze dei Palazzi.
Per l’Uomo di oggi e di domani si prospetta un solo futuro,
quello di essere fossilizzati come un mosca chrisopilus
in una goccia d’ambra.
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